Art. 32.
(Norme transitorie).

      1. È consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi, non conformi alle norme previste dalla presente legge, purché previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore, per sei mesi dalla

 

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data di entrata in vigore della medesima legge. I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.